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VIDE0: SALVO SCUDERI SLAI Cobas SICILIA - Assemblea 20 aprile 2012 ALFA ROMEO di ARESE


VIDE0: ALESSANDRO COSTANTINO RSU SLAI Cobas SISME - Assemblea 20 aprile 2012 ALFA ROMEO di ARESE


VIDEO: Assemblea 20 aprile 2012 CdF ALFA ROMEO di ARESE - Relazione di Vittorio GRANILLO FIAT Pomigliano


VIDEO: RENATO delegato operai ALFA licenziati - Assemblea 20 aprile 2012 ALFA ROMEO di ARESE






VIDEO: LUIGI APREA RSU FIAT Pomigliano - Assemblea 20 aprile 2012 ALFA ROMEO di ARESE



VIDEO: MARCO FERRANDO portavoce PCL - Assemblea 20 aprile 2012 ALFA ROMEO di ARESE



VIDEO: MARCO RIZZO segretario CSP - Assemblea 20 aprile 2012 ALFA ROMEO di ARESE



VIDEO: PAOLO FERRERO - ALFA ROMEO di ARESE


VIDEO-DOSSIER: Telereporter su Alfa Romeo di Arese



Email coordinamento provinciale di Napoli e Pomigliano
cobasslai@libero.it

 


VIDEO SPETTACOLO 1: "NUN TE FA PECORA CA 'A FIAT" - 17.03.2011 POMIGLIANO

 



VIDEO SPETTACOLO 2: "NUN TE FA PECORA CA 'A FIAT" - 17.03.2011 POMIGLIANO

 


VIDEO SPETTACOLO 3: "NUN TE FA PECORA CA 'A FIAT" - 17.03.2011 POMIGLIANO

 


VIDEO SPETTACOLO 4: "NUN TE FA PECORA CA 'A FIAT" - 17.03.2011 POMIGLIANO

 


NUOVA DENUNCIA DELLO SLAI COBAS CONTRO LA FIAT, L’11 OTTOBRE COMINCIANO LE CAUSE

 


NUN TE FA PECORA CA ‘A FIAT...
La resistibile ‘a scesa di Sergio M.  

 


VIDEO: 11 marzo 2011
Manifestazione Roma 



SLAI COBAS: LA PRIMA “CAUSA PILOTA” CONTRO IL PIANO-MARCHIONNE

 


PARTONO I RICORSI PILOTA PER LA “CASSA” A ROTAZIONE - FIAT ALFA ROMEO POMIGLIANO / ASSEMBLEA SLAI COBAS

 


QUERELATA LA FIAT DALLO SLAI COBAS PER INOTTEMPERANZA DI SENTENZA GIUDIZIARIA 

 
comunicato stampa

INTANTO, SEMPRE SU RICORSO DELLO SLAI COBAS, IMPORTANTE CONDANNA DELLA FIAT DAL TRIBUNALE DI NAPOLI CHE CENSURA LA PRETESA DI MARCHIONNE DI “NON RICONOSCERE  I SINDACATI CHE NON FIRMANO I CONTRATTI”



LO SLAI COBAS HA COMMISSIONATO AL GRUPPO MUSICALE OPERAIO E AL REGISTA RAFFAELE DI FLORIO LA MESSA IN SCENA DI UNO SPETTACOLO SUL COSIDDETTO “PIANO MARCHIONNE”


regista Raffaele Di Florio  

VIDEO 1: FIAT Pomigliano Intervista a Mara Malavenda SLAI Cobas



Quaderno Rappresentante Lavoratori Sicurezza (modelli e fac-simile)


Assenze nella P.A. - Certificati di malattia, anche il medico ... rischia
 Le misure finalizzate a contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni ed incrementare per tal via, la produttività dei settore pubblico coinvolgono in prima persona anche i medici refertanti. A questi e' richiesta una particolare diligenza nel rilascio dei certificati di malattia del pubblico dipendente; pena l'applicazione di sanzioni, disciplinari e/o penali.
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Libro Unico del Lavoro: il regime sanzionatorio PDF Stampa E-mail
Scritto da redazione   
Lunedì 09 Febbraio 2009 21:14
Sezione "Sicurezza Lavoro"
Libro Unico del Lavoro: il regime sanzionatorio.

Premesso il principio dell’entrata in vigore effettiva  del Libro Unico del Lavoro in data 16 Febbraio 2009 ( poiché l’avvio del nuovo sistema si ha con le retribuzioni del mese di Gennaio 2009 ed il termine di stampa di tale periodo retributivo dovrà essere eseguito entro il 16 di Febbraio ) il Decreto Legge del 25 Giugno 2008 n. 112 intitolato delle “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, all’articolo 39 denominato degli “Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro”, convertito, poi, con la Legge del 06.08.2008 n. 133, “recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, vengono introdotte delle semplificazioni inerenti la gestione dei rapporti di lavoro con specifico riferimento agli adempimenti obbligatori. Per effetto di tali semplificazioni vengono eliminati il libro matricola, paga ed il registro d’impresa nel settore agricolo.

Il Libro Unico deve essere istituito e tenuto dai datori di lavoro privati, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestici, con “l’iscrizione di tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo” e “per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative”, come sancito dal comma 1 dell’articolo 39 del Decreto Legge n. 112/2008.

Nel comma 2 del suddetto articolo viene sancito che “nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro”.

Tanto premesso, il regime delle sanzioni esordisce con quanto sancito dal comma 6 dell’articolo 39 del Decreto Legge n. 112/2008 il quale dispone che “La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000”.

Il comma 7 del medesimo articolo, sancisce che “Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente”.

Quindi, in definitiva si ha che:

-         il mancato rispetto dell’obbligo di istituzione del Libro Unico del Lavoro nonché la violazione totale di quanto sancito dal comma 1 dell’articolo 39 del Decreto Legge n. 112/2008 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa che va da un minimo di 500,00 Euro ad un massimo di 2.500,00 Euro; violazione diffidabile;

-         l’omessa esibizione del Libro Unico del Lavoro, da parte dei datori di lavoro, agli organi di vigilanza a ciò preposti è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa che va da un minino di 200,00 Euro ad un massimo di 2.000,00 Euro; violazione non diffidabile;

-         le imprese considerate artigiane ai sensi della Legge 25 Luglio 1956 n. 860, le piccole imprese in forma cooperativa e comunque le loro associazioni di categoria che senza un giustificato motivo omettono l’esibizione della documentazione del lavoro entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli organi di vigilanza sono puniti con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 250,00 Euro ad un massimo di 2.000,00 Euro; violazione non diffidabile;

-         nel caso in cui la fattispecie del punto precedente costituisca recidiva cioè la violazione si ripete allora la sanzione va da un minimo di 500,00 Euro ad un massimo di 3.000,00 Euro; violazione non diffidabile;

-         l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 39 del Decreto Legge n. 112/2008 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali a meno che non si tratti di evidente errore materiale è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa cha va da un minimo di 150,00 Euro ad un massimo di 1.500,00 Euro; non è diffidabile nei casi di infedele registrazione è diffidabile in caso di omessa registrazione;

-         se la violazione di cui al punto precedente si riferisce a più di dieci lavoratori allora la sanzione va da un minimo di 500,00 Euro ad un massimo di 3.000,00 Euro; non è diffidabile nei casi di infedele registrazione è diffidabile in caso di omessa registrazione;

-         la violazione dell’obbligo di compilazione del libro unico del lavoro per ciascun mese di riferimento entro il giorno 16 di quello successivo ( ai sensi del comma 3 dell’articolo 39 del Decreto Legge n. 112/2008 ) è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa che va da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di 600,00 Euro; violazione diffidabile;

-         se la violazione di cui al punto predente si riferisce ad più di dieci dipendenti allora la sanzione va da un minimo di 150,00 Euro ad un massimo di 1.500,00 Euro; violazione diffidabile;

-         la mancata esibizione, senza giustificato motivo,  della documentazione del lavoro da parte dei professionisti abilitati entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli organi di vigilanza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa che va da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di 1.000,00 Euro; violazione non diffidabile;

-         se la violazione di cui al punto precedente costituisce recidiva verrà data tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell’Ordine di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari;

-         la mancata conservazione ( Libro Unico del Lavoro ) entro 5 anni dalla data dell’ultima registrazione e mancata custodia in ossequio al Decreto Legislativo n. 196/2003 – codice in materia di protezione dei dati personali – è punita con una sanzione che va da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di 600,00 Euro; la violazione non è diffidabile.

Un’ultima considerazione va fatta sulla circolare n. 20  del  21.08.2008 emanata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, avente ad oggetto il “Libro Unico del Lavoro e attività ispettiva – articoli 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008: prime istruzioni operative al personale ispettivo”; in quanto con riferimento al regime sanzionatorio specifica su ogni violazione se essa sia diffidabile o meno, rafforza le sanzioni su alcune violazioni che riguardano un numero maggiore di dieci dipendenti e in merito al conteggio dei lavoratori precisa che vanno inclusi anche coloro che sono occupati in nero.

Dott. Rag. Luigi Risolo

 

VIDEO SLAI Cobas


 

Diretta TV su TGCOM24 - Alfa Romeo di Arese, Renato e Carmela in diretta dallo studio Mediaset


VIDEO: dietro le quinte della diretta TV di "Mattino 5" - Mediaset, un imponente schieramento di polizia e CC è schierato alla portineria sud ovest dell'Alfa Romeo di Arese





VIDEO: BEPPE GRILLO all'ALFA ROMEO di ARESE


VIDEO: FASCISMO ALL'ALFA ROMEO D'ARESE


VIDEO: Alfa Romeo di Arese - Cacciata l'azienda spionistica della Di Marzo


video: Evacuazione improvvisa di 500 lavoratori FIAT dell'Alfa di Arese


VIDEO: FIAT Le Punto da Melfi ad Arese, giovedì scorso ACCORDO Marchionne - Landini per chiudere l'Alfa Romeo


VIDEO: Blitz all'IPERmercato dei licenziati Alfa Romeo


VIDEO1: Corteo contro 300 LICENZIAMENTI alla SISME di Olgiate Comasco


VIDEO2: Corteo contro 300 LICENZIAMENTI alla SISME di Olgiate Comasco


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VIDEO 1: 62 licenziati dell'area ALFA Romeo ad Antenna 3


VIDEO 2: 62 licenziati dell'area ALFA Romeo ad Antenna 3


VIDEO 3: 62 licenziati dell'area ALFA Romeo ad Antenna 3


VIDEO 4: Ecco cosa rimane dell'Alfa Romeo di Arese


VIDEO 1: Ecco cosa rimane dell'Alfa Romeo di Arese


VIDEO 2: Ecco cosa rimane dell'Alfa Romeo di Arese


VIDEO 1 - L'urlo disperato dei lavoratori licenziati dall'Alfa Romeo


VIDEO 2 - L'urlo disperato dei lavoratori licenziati dall'Alfa Romeo


VIDEO 3 - L'urlo disperato dei lavoratori licenziati dall'Alfa Romeo


VIDEO 4 - L'urlo disperato dei lavoratori licenziati dall'Alfa Romeo


VIDEO 5 - L'urlo disperato dei lavoratori licenziati dall'Alfa Romeo


VIDEO: Assediata la Fiera contro i licenziamenti politici all'Alfa Romeo e le speculazioni targate Expo


VIDEO MANIFESTAZIONE MILANO: lo SLAI Cobas al Corteo contro la FIAT


VIDEO MIRAFIORI: Marchionne in CANADA, PRESIDIO dello SLAI COBAS DAVANTI ALLA FIAT di TORINO


VIDEO MIRAFIORI: SLAI COBAS davanti ai cancelli Mirafiori FIAT