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| Assenze nella P.A. - Certificati di malattia, anche il medico ... rischia |
| Le misure finalizzate a contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni ed incrementare per tal via, la produttività dei settore pubblico coinvolgono in prima persona anche i medici refertanti. A questi e' richiesta una particolare diligenza nel rilascio dei certificati di malattia del pubblico dipendente; pena l'applicazione di sanzioni, disciplinari e/o penali. |
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11 visitatori online| Quali sono gli obblighi del datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi? |
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| Scritto da redazione |
| Sabato 07 Novembre 2009 14:54 |
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di Fabrizio Rocchia Nomina del medico competente Domanda Nel valutare i rischi per una azienda mi trovo a stabilire se nominare o no il medico competente. Qual è la normativa vigente a cui far riferimento in materia di sorveglianza sanitaria? Risposta Fabrizio Rocchia La Costituzione italiana agli artt. 32 e 35 stabilisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e riconosce la salute come un diritto dell'individuo e come fondamentale interesse della collettività. Tali presupposti costituiscono un vincolo all'iniziativa economica, che seppur libera "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" così come sancito all'art. 41, comma 2, della stessa Costituzione. In via generale, gli stessi principi vengono richiamati anche all'art. 2087 del codice civile il quale pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare tulle le misure di sicurezza necessarie e tecnologicamente valide per eliminare i rischi aziendali ed in particolare specifica che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Il nuovo Testo Unico in materia di sicurezza su lavoro (D.Lgs. 81/08 modificato con D.Lgs. 106/09), all'art. 15, prevede una serie di misura generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, fra le quali, alla lettera l), è indicato il controllo sanitario dei lavoratori. Esso deve tenere conto dei rischi specifici individuati ed inseriti nel DVR e deve prevedere l'eventuale "allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona" (lettera m) del medesimo art. 15). Fra gli obblighi in capo al datore di lavoro, quindi, l'art. 18, D.Lgs. 81/08 prevede la nomina del medico competente nei casi previsti e a quest'ultimo spetta, ai sensi dell'art. 25 del medesimo Decreto, la sorveglianza sanitaria sui lavoratori, anche mediante accertamenti preventivi e periodici, inclusi esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche. Fra i rischi più frequenti che impongono l'obbligo della sorveglianza sanitaria, si possono elencare (elenco indicativo e non esaustivo): * movimentazione manuale dei carichi * esposizione ad alcuni agenti: . chimici . fisici . biologici * lavorazioni che espongono i lavoratori ad agenti cancerogeni * lavorazioni che espongono il lavoratore a rischio vibrazioni * rischio videoterminale - esposizione alle ammine aromatiche * esposizione a polveri di legno duro * lavorazioni che espongono i lavoratori a rischio: . piombo . amianto . benzene . silice . rumore * esposizione a radiazioni ionizzanti * casi particolari di ergonomia/postura * lavorazioni per le quali sia espressamente richiesta, da parte dell'Organo di vigilanza, la sorveglianza sanitaria a seguito di emissione di idoneo verbale di prescrizione * controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro ai lavoratori affetti da patologie alcol-correlate, esclusivamente dal medico competente ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio. Occorre rilevare che qualora il datore di lavoro ometta di effettuare la nomina del medico competente in tutti i casi nei quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria, ed in particolare qualora ometta di far effettuare le visite mediche preventive in fase preassuntiva, così come tutte le altre tipologie di sorveglianza sanitaria previste dall'art. 41, comma 2, si troverà in una ipotesi di violazione alle norme antinfortunistiche. Qualora la sua inadempienza causi danni alla salute dei lavoratori, l'omessa sorveglianza sanitaria verrà valutata come circostanza aggravante del reato, che concorrerà a definire la responsabilità penale del datore di lavoro o del soggetto idoneamente delegato in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Si ricorda, infine, che la verifica dell'obbligatorietà della nomina del medico competente avviene, di norma, in esito ad una accurata individuazione, valutazione e misurazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro; essa è redatta sulla base delle esperienze maturate, in accordo con le prescrizioni stabilite dalle vigenti norme ma soprattutto in collaborazione con i lavoratori o dei loro rappresentanti che, nella realtà, sono esposti in prima persona ad ogni singolo rischio. |
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