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Venerdì 20 aprile 2012
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9 visitatori online| Responsabilità di un preposto e mancata idonea regolazione dello schermo protettivo del trapano a colonna - Cassazione Penale, Sezione IV, n. 42469 del 1° dicembre 2010 |
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| Scritto da redazione |
| Domenica 23 Gennaio 2011 13:53 |
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Cassazione Penale, Sez. 4, 01 dicembre 2010, n. 42469 - Responsabilità di un preposto e mancata idonea regolazione dello schermo protettivo del trapano a colonna Dirigente e Preposto Responsabilità di un preposto per infortunio ad una lavoratrice. All'imputato è stato addebitato il delitto di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2, e 3, per avere, quale preposto ad un reparto lavorazioni in alluminio, per colpa consistita nella violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, commi 1, cagionato alla lavoratrice N. lesioni personali gravissime omettendo di attrezzare il trapano a colonna in modo idoneo ai fini della sicurezza in relazione al lavoro da svolgere, posizionando il riparo del trapano in zona di difesa in modo non corretto, in quanto non copriva il totale avanzamento dell'utensile a sfiorare il piano di lavoro e faceva sì che l'utensile agganciasse il guanto di protezione della mano destra della donna: guanto che, trascinato in rotazione determinava l'amputazione del secondo dito della mano dx. Ricorso in Cassazione - Rigetto. La Suprema Corte afferma che "la Corte di merito ha applicato correttamente i principi di diritto relativi alla addebitabilità della colpa, evidenziando che le omissioni accertate sono da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto entro i confini del corretto esercizio delle competenze tecniche, tutte proprie della sua qualifica e delle sue mansioni. La menzione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 1 operata in rubrica non sposta, diversamente da quanto ritiene il secondo motivo di ricorso, sulle sole condotte esigibili dal datore di lavoro il pur preciso addebito legato all'art. 590 c.p., e ad una specifica condotta inscrivibile in quella regolazione generale posto che il combinato dell'art. 34 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 5, comma 2, lett. a) bene pone in evidenza i poteri e le responsabilità del preposto in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. La sentenza di appello individua la causa dell'infortunio nella mancata idonea regolazione della posizione dello schermo protettivo che sale e scende in sincrono col mandrino del trapano a colonna. In fatto lo schermo non copriva e non schermava in alcun modo la punta rotante del trapano (testi Z. e D.F. servizio prevenzione Asl sentenza pgg 3-4)). La causalità della colpa è individuata, con esplicita motivazione sul punto, in un compito di regolazione/macchina che spetta, operazione per operazione, ad un operativo e non, certamente, al datore di lavoro. La sentenza accerta ancora e, motivatamente, che, laddove le omissioni fossero mancate, l'infortunio sarebbe stato certamente evitato. Tanto basta a rigettare la censura formulata come seconda. -------------------------------------------------------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe sul ricorso proposto da: Fatto La Corte di Appello di Bologna con sentenza pronunziata il 18/12/2009 (e depositata il 1/2/2010) ha confermato la sentenza di condanna resa il 3/4/2008 dal Tribunale di Modena, Sezione di Carpi, che ha ritenuto M.C., preposto al reparto lavorazioni in alluminio di tale ditta S., responsabile del delitto di lesioni colpose gravissime cagionate il *** con violazione di norme antinfortunistiche, ritenute le concesse attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, e lo ha condannato alla pena di Euro 200,00 di multa e al risarcimento del danno da liquidarsi innanzi al giudice civile. Diritto Il ricorrente censura: L'attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione da svolgere in un determinato momento non rientra certo nei compiti di investimento, previsione, predisposizione, e controllo propri del datore di lavoro. La Corte di merito ha applicato correttamente i principi di diritto relativi alla addebitabilità della colpa, evidenziando che le omissioni accertate sono da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto entro i confini del corretto esercizio delle competenze tecniche, tutte proprie della sua qualifica e delle sue mansioni. La menzione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 1 operata in rubrica non sposta, diversamente da quanto ritiene il secondo motivo di ricorso, sulle sole condotte esigibili dal datore di lavoro il pur preciso addebito legato all'art. 590 c.p., e ad una specifica condotta inscrivibile in quella regolazione generale posto che il combinato dell'art. 34 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 5, comma 2, lett. a) bene pone in evidenza i poteri e le responsabilità del preposto in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. La sentenza di appello individua la causa dell'infortunio nella mancata idonea regolazione della posizione dello schermo protettivo che sale e scende in sincrono col mandrino del trapano a colonna. In fatto lo schermo non copriva e non schermava in alcun modo la punta rotante del trapano (testi Z. e D.F. servizio prevenzione Asl sentenza pgg 3-4)). La causalità della colpa è individuata, con esplicita motivazione sul punto, in un compito di regolazione/macchina che spetta, operazione per operazione, ad un operativo e non, certamente, al datore di lavoro. La sentenza accerta ancora e, motivatamente, che, laddove le omissioni fossero mancate, l'infortunio sarebbe stato certamente evitato. Tanto basta a rigettare la censura formulata come seconda. La motivazione di diniego è dunque implicita nell'esame della vicenda processuale. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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