


Contro le strategie parallele della Fiat di Marchionne e del governo Monti per dare forza e ruolo all’opposizione operaia
Venerdì 20 aprile 2012
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| Assenze nella P.A. - Certificati di malattia, anche il medico ... rischia |
| Le misure finalizzate a contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni ed incrementare per tal via, la produttività dei settore pubblico coinvolgono in prima persona anche i medici refertanti. A questi e' richiesta una particolare diligenza nel rilascio dei certificati di malattia del pubblico dipendente; pena l'applicazione di sanzioni, disciplinari e/o penali. |
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9 visitatori online| Mancato funzionamento del segnalatore acustico di retromarcia e infortunio mortale - Cassazione Penale, Sezione IV, n. 41584 del 24 novembre 2010 |
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| Scritto da redazione |
| Domenica 23 Gennaio 2011 13:55 |
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Cassazione Penale, Sez. 4, 24 novembre 2010, n. 41584 - Mancato funzionamento del segnalatore acustico di retromarcia e infortunio mortale Datore di Lavoro Responsabilità di un datore di lavoro e di un capo cantiere per infortunio mortale avvenuto in un cantiere stradale lungo una strada provinciale, finalizzato a lavori di manutenzione del manto stradale: il lavoratore M., assunto il giorno precedente, era stato addetto alle funzioni di "moviere" per la regolazione del flusso delle macchine in transito, tramite palette di segnalazione. Agli imputati viene contestato di non aver fornito informazioni relative ai rischi, di non aver assicurato al dipendente una sufficiente preparazione in materia di sicurezza, di non aver predisposto un adeguato servizio di segnalazione di manovra della macchina spazzatrice; di non aver assicurato la funzionalità del segnalatore acustico di retromarcia, di non aver attuato le disposizioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento. Ricorrono in Cassazione - Rigetto. "La Corte reputa, con argomentazione ampia e persuasiva, che l'evento sia stato determinato dall'interazione tra diversi fattori causali. Da un lato l'arretramento della vittima rispetto alla sua posizione originaria; dall'altro l'iniziativa del conducente della macchina spazzatrice di compiere una manovra in retromarcia. L'investimento è stato comunque senz'altro favorito, secondo i giudici di merito, dal mancato funzionamento del cicalino segnalatore della retromarcia che avrebbe potuto mettere in allarme il lavoratore e dal cono d'ombra non coperto dagli specchi retrovisori della macchina; nonché dalla mancanza di organizzazione dell'attività lavorativa in chiave di ottimizzazione della sicurezza. " REPUBBLICA ITALIANA Dott. MARZANO Francesco ha pronunciato la seguente:
Il sinistro è avvenuto in un cantiere stradale lungo una strada provinciale, finalizzato a lavori di manutenzione del manto stradale. Il lavoratore M., assunto il giorno precedente, era stato addetto alle funzioni di "moviere" per la regolazione del flusso delle macchine in transito, tramite palette di segnalazione. L'accertamento autoptico ha evidenziato che la morte è stata determinata da shock traumatico dovuto alle multiple lesioni subite. Il dispositivo acustico che avrebbe dovuto inserirsi automaticamente con l'attivazione della retromarcia della macchina non funzionava, con la conseguenza che il lavoratore vittima dell'incidente non poteva essere preavvisato della manovra. La vittima, inoltre, si trovava a breve distanza dalla macchina mentre avrebbe dovuto trovarsi a 20 o 3 0 metri. In relazione a tali contingenze sono state individuate responsabilità colpose del datore di lavoro G. e del capo cantiere L.. 2. Ricorrono per Cassazione gli imputati. 2.1 L. deduce i seguenti motivi.
2.1.2 Violazione di legge per essere stato acquisito al giudizio il verbale delle dichiarazioni rese dalla teste A. al P.M., utilizzato dal pubblico ministero ai fini delle contestazioni. 2.1.3 Vizio della motivazione per ciò che attiene all'attribuzione all'imputato del ruolo di direttore del cantiere teatro dell'infortunio. Si era dedotto in appello che nessun elemento di prova dimostrava che l'imputato avesse in concreto svolto tale ruolo. 2.1.4 Assenza della motivazione in ordine all'individuazione delle condotte omissive attribuibili al ricorrente. Si era dedotto in appello che tali doveri gravavano su altri soggetti; e la Corte d'appello ha ritenuto di ovviare alla censura attribuendo all'imputato ulteriori specifici profili di responsabilità in precedenza mai evidenziati: il fatto che gli non era presente sul posto al momento dell'incidente nonostante i pericoli dipendenti dalle macchine in movimento; ed il fatto di essere addetto all'organizzazione ed al controllo della lavorazione con compiti di coordinamento. Tale valutazione resta tuttavia completamente astratta e generica e non individua comportamenti concretamente rilevanti. La Corte territoriale ha pure trascurato che il decesso del dipendente si è verificato nel momento in cui le cautele potevano essere trascurate, considerato che si era in un momento di legittima sospensione dell'attività lavorativa. 2.2 L'imputato G. propone con unico motivo diverse doglianze. Lamenta di non essere stato posto in condizione di dimostrare la propria estraneità all'evento letale, determinato in realtà da un malore dell'imputato che veniva schiacciato dalla macchina operatrice quando già si trovava incosciente in terra. Tale alternativa ricostruzione degli accadimenti svuota di peso il mancato funzionamento del cicalino di retromarcia della macchina in questione. La dimostrazione di tale assunto avrebbe potuto aver luogo solo attraverso la partecipazione all'autopsia e lo svolgimento di una perizia cinematica. All'imputato, invece, non è stato dato avviso dello svolgimento dell'indagine autoptico. La Corte d'appello liquida la questione con un ragionamento formalistico traendo argomento dal fatto che in quel momento il ricorrente non era indagato. La Corte ha mostrato analoga disinvoltura quando consente l'utilizzazione di documenti non acquisiti al giudizio: questione già dedotta dal coimputato e che viene fatta propria. La Corte medesima, d'altra parte, non ha adottato alcun provvedimento sulla richiesta di ammissione della perizia che avrebbe avuto indiscutibile rilievo ai fini dell'accertamento dei fatti. 3. I ricorsi sono infondati.
Infatti, si evidenzia che la veste di capo cantiere emerge, indipendentemente dalle informazioni assunte nell'immediatezza dagli agenti della polizia giudiziaria, anche da dati ufficiali come il piano operativo di sicurezza relativo alle lavorazioni in questione, nel quale si attribuisce all'imputato il ruolo di direttore tecnico di cantiere con il compito di organizzare il lavoro e dare direttive nel contesto della struttura operante. 3.1.4 Quanto alla colpa, non si configura affatto la dedotta carenza di motivazione, avendo il giudice di merito evidenziato che sarebbe bastato assicurare che il meccanismo sonoro di allarme del funzionamento in retromarcia fosse attivato per evitare il drammatico evento; e tale apprezzamento risulta del tutto immune da vizi logico- giuridici. 3.2.1 In riferimento alle censure di G., la Corte rileva che, ai sensi degli artt. 359 e 360 c.p.p. che disciplinano gli atti tecnici non ripetibili, nessun avviso del conferimento dell'incarico era dovuto agli appellanti, non avendo gli stessi ancora assunto la qualità di indagati. Verosimilmente è stato proprio l'esito dell'atto autoptico che ha indotto ad elevare imputazione nei confronti degli ricorrenti. D'altra parte, trattandosi di atto irripetibile, esso è stato correttamente inserito nel fascicolo per il dibattimento. Inoltre, le conclusioni della relazione peritale non sono state contestate nel merito dagli imputati. Infine, non risulta che il M. fosse affetto da patologie che potessero spiegare un malore improvviso, né egli aveva denunziato prima dell'incidente alcun malessere. Risultanza anzi che la vittima aveva fino a quel momento agito correttamente nel regolare il flusso delle macchine in transito. La Corte reputa, con argomentazione ampia e persuasiva, che l'evento sia stato determinato dall'interazione tra diversi fattori causali. Da un lato l'arretramento della vittima rispetto alla sua posizione originaria; dall'altro l'iniziativa del conducente della macchina spazzatrice di compiere una manovra in retromarcia. L'investimento è stato comunque senz'altro favorito, secondo i giudici di merito, dal mancato funzionamento del cicalino segnalatore della retromarcia che avrebbe potuto mettere in allarme il lavoratore e dal cono d'ombra non coperto dagli specchi retrovisori della macchina; nonché dalla mancanza di organizzazione dell'attività lavorativa in chiave di ottimizzazione della sicurezza. I gravami devono essere quindi rigettati. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. |
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