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13 visitatori online| Disoccupazione ordinaria L'INPS illustra le novità della legge anti-crisi |
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| Scritto da redazione |
| Mercoledì 11 Marzo 2009 14:34 |
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L’art. 19 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, ha introdotto modifiche sostanziali alle norme relative all’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. Le novità riguardano: - l’aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate; - l’aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate; - l’estensione, in via sperimentale, di un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista. L'INPS ricorda che le modalità di applicazione della nuova normativa, nonché le procedure di comunicazione all’INPS, anche ai fini del monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi saranno definite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori sospesi, fino a nuova disciplina (con l’emanazione del D.M.), il datore di lavoro è tenuto a comunicare - con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede dell’Inps territorialmente competente - la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati. I lavoratori, a loro volta, devono aver reso, al centro per l’impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale e presentare la domanda (mod. DS21) alla sede INPS competente, nei termini previsti. L'INPS fa presente, inoltre, che l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il datore di lavoro (fino a nuova disciplina) è in ogni caso tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede dell’Istituto territorialmente competente, la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, i quali devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al locale centro per l’impiego. Infine l'art. 19 ha introdotto un nuovo trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali, ovvero in caso di licenziamento, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per i lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto stesso (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio, all’atto della sospensione o del licenziamento, presso l’azienda interessata dalla crisi. Tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell’indennità. L’apprendista deve fare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento. L'INPS fa presente che questa nuova tipologia di intervento, che vede dispiegare i suoi effetti in via sperimentale per il triennio 2009-2011, sarà resa operativa solo subordinatamente all’intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro (fino a nuova disciplina) è in ogni caso tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede dell’Istituto territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, i quali devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al locale centro per l’impiego. (Circolare INPS 06/03/2009, n. 39)
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