626 Sicurezza e Salute Lavoro
In caso di infortuni sul lavoro il delegato alla prevenzione esonera da colpe i vertici aziendali
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Caposquadra responsabile della sicurezza in cantiere
(Cassazione 29323/2009)
di Roberto Codini
Anche un operaio può essere responsabile della sicurezza in azienda esonerando i vertici aziendali da ogni responsabilità: infatti il caposquadra, delegato alla prevenzione, risponde personalmente degli infortuni suoi e dei suoi compagni se non ha seguito e fatto seguire le misure antinfortunistiche. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione respingendo il ricorso presentato da un caposquadra responsabile della sicurezza in un cantiere che sosteneva di non poter rispondere al posto dei vertici in quanto appartenente al quarto livello.
Questi i fatti. La Corte di Appello di Brescia, confermando la sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda presentata dal dipendente di una nota società per ottenere il risarcimento del cosiddetto “danno differenziale” da infortunio sul lavoro (costituito dalla differenza tra l’ammontare del danno calcolato in base ai criteri civilistici e quello riconosciuto dall’INAIL).
Il lavoratore, con mansioni di caposquadra, si era recato con la sua squadra in un condominio per effettuare un lavoro commissionato dalla Telecom e, nel tentativo di raggiungere un operaio in difficoltà i, aveva messo i piedi su un asse che congiungeva due travi in cemento, precipitando, a causa del cedimento dello stesso, per circa 7 metri.
Il giudice del Tribunale in primo grado e la Corte di Appello in secondo grado avevano escluso qualsiasi responsabilità del datore di lavoro riguardo l’accaduto, in quanto il ricorrente non solo era caposquadra, ma era altresì rappresentante per la sicurezza ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, era stato addestrato e formato dall'azienda con corsi annuali, oltre che con la consegna di vario materiale illustrativo ed informativo, e le misure di sicurezza erano a disposizione degli operai nel furgone in dotazione alla squadra. Secondo il giudice di appello, pertanto, il lavoratore ha consapevolmente violato l'obbligo di adottare e fare adottare le misure di sicurezza, e tale violazione è particolarmente qualificata perché a ciò era tenuto sia nella sua qualità di caposquadra, sia quale rappresentante della sicurezza, mentre non può essere da parte sua invocata alcuna scusante, in quanto egli aveva la piena consapevolezza della necessità dell'uso delle misure di sicurezza nonché l'obbligo di sovrintendere alla squadra.
Contro la sentenza di appello l’operaio ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che non era stato possibile usare le cinture di sicurezza, che la pericolosità del cantiere avrebbe dovuto imporre la realizzazione di opere provvisionali quali impalcature e ponteggi, e che non poteva essergli attribuita alcuna responsabilità, essendo egli un operaio di quarto livello con compiti meramente esecutivi.
La Suprema Corte, però, è stata di diverso avviso e, respingendo il ricorso del lavoratore, ha affermato che è la stessa legge a prevedere espressamente che “ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ad omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. Accanto ad un “livello di responsabilità di base che parte dai singoli lavoratori” vi è poi “la distribuzione delle responsabilità di sicurezza attraverso la scala gerarchica”, in base alla quale preposto alla sicurezza “può essere anche un caposquadra, quando sia appositamente addestrato per responsabilità di sicurezza, abbia pertanto la necessaria qualificazione tecnica per lo svolgimento di tale incarico, e sia stato espressamente investito di siffatto ruolo”.
La responsabilità dell’operaio caposquadra, addetto alla sicurezza, esonera dunque quella del datore di lavoro.(26 gennaio 2009)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.29323/2009
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro Civile
Composta dagli Ill.mi sigg.ri magistrati:
Dott. Pasquale Picone Presidente
Dott. Aldo De Matteis Rel. Consigliere
Dott. Antonio Ianniello Consigliere
Dott. Gianfranco Bandini Consigliere
Dott. Vittorio Nobile Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso 28702-2005 proposto da:
B.M. , domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della corte suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Ponte Giovanni giusta delega in calce al ricorso;
-ricorrente-
Contro
Alcatel Italia, S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po 25/b, presso lo studio dell'avvocato Gentile Giovanni Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Manca Giuseppe giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente-
Avverso la sentenza n. 369/2004 della Corte d'Appello di Brescia, depositata il 06/11/2004 R.G.N. 34/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2008 dal consigliere Dott. Aldo De Matteis;
udito l'Avvocato g. Gentile;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza 21 ottobre /6 novembre 2004 n. 369, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di danno differenziale [1] proposta dal signor M. B. per l'infortunio sul lavoro di cui era rimasto vittima in data 13 gennaio 1997.
Il giudice di appello ha premesso le modalità dell'infortunio, pacifiche tra le parti: il B.dipendente della S.p.A. Alcatel Italia con mansioni di caposquadra, il giorno 13 gennaio 1997 si è recato con la sua squadra in un condominio di Bergamo per porre in opera, su appalto della Telecom, dei cavi coassiali che dovevano essere fatti passare in canaline già collocate in precedenza, da altra squadra, sulle pareti interne di una intercapedine, che correva a lato dell'edificio e si sviluppava dal primo strada verso il basso per una profondità di circa 8 m e di larghezza per circa 1 m. Sulle pareti di questa intercapedine correvano vari tubi e sporgevano travi in cemento. L'operaio G.S., che si stava occupando di far passare i cavi nelle canaline, accortosi che i cavi non scorrevano piu', decideva di scendere per verificare dove fosse l'ostacolo. Per fare questo si appoggiava con i piedi sulle travi e sui tubi posti sulle pareti interne dell'intercapedine, e iniziava a percorrerla. Ad un certo punto verificava la presenza di una grata che sezionava in senso verticale l'intercapedine, in prossimità della quale la canalina era aperta con conseguente fuoriuscita del cavo e necessità di intervenire manualmente. Resosi conto che non avrebbe potuto lavorare in quella posizione e in quelle condizioni, di estremo pericolo, manovrava per andare ad avvisare M. B. caposquadra, della necessità di usare le scale, di cui la squadre era fornita. Nel frattempo però il B. , avvisato da altro operaio della interruzione della posa, si era a sua volta avventurato all'interno della intercapedine usando come camminamento travi e tubi. Giunto in prossimità dello sbarramento, aveva posto i piedi su un'asse che congiungeva due travi in cemento, asse che, marcio, aveva ceduto facendolo precipitare per circa 7 metri.
Così ricostruiti i fatti sulal base del testimoniale e dell'inchiesta amministrativa, il giudice di appello ha ritenuto che nessuna colpa ex articolo 2087 codice civile possa essere imputata al datore di lavoro , per i seguenti motivi: il B. non solo era caposquadra, ma era altresì rappresentante per la sicurezza ai sensi dell'articolo 18 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; era stato addestrato e formato dall'azienda con corsi annuali, oltre che con la consegna di vario materiale illustrativo ed informativo; rispetto a questi compiti l'uso delle scale e delle cinture di sicurezza per lavori quali quelli di cui si tratta era assolutamente obbligatorio per disposizione aziendale e dette misure di sicurezza erano a disposizione degli operai, nel furgone in dotazione alla squadra; l'attività degli operai sul territorio era organizzata in questo modo: vi era un responsabile per tutta la città a cui era sottoposto un rappresentante dei nodi ottici/assistente ai lavori preposto ad una zona normalmente coincidente con un quartiere, con compiti di coordinamento dei capisquadra, che a loro volta gli erano sottoposti con compiti di organizzazione e coordinamento dei lavori della squadra. Ha concluso, con il primo giudice, che il B. ha scientemente violato l'obbligo di adottare e fare adottare le misure di sicurezza; questa violazione è particolarmente qualificata perché a ciò era tenuto sia nella sua qualità di caposquadra, sia quale rappresentante della sicurezza; non può essere da parte sua invocata alcuna esimente, essendo stato appositamente addestrato e formato ed essendo , nella scala gerarchica, il lavoratore al quale la datrice di lavoro aveva delegato proprio il compito di imporre e di controllare l'uso delle misure di sicurezza da parte degli operai a lui sottoposti; egli aveva la piena consapevolezza della necessità dell'uso delle misure di sicurezza nonché l'obbligo di sovrintendere alla squadra anche per questo (secondo Giovanni Sempreboni se Mauro B. lo avesse visto scendere nell'intercapedine come aveva fatto gli avrebbe detto di andare a prendere la scala).
Quanto alla tesi del B. che l'oggettiva pericolosità dei luoghi e dell'asse dovevano essere accertati dai rappresentati dalla datrice di lavoro, non essendo gli obblighi relativi alle misure di sicurezza delegabili, il giudice di appello ha ritenuto che questa affermazione non ha alcuna corrispondenza con la fattispecie di cui si tratta. Un datore di lavoro, con un'attività aziendale complessa ed estesa necessariamente, opera per deleghe e nell'organizzazione generale queste deleghe ben possono essere frazionate e ripartite secondo vari gradi di responsabilità . Sul luogo non vi erano mezzi appositamente installati per l'accesso all'intercapedine; pertanto l'uso delle scale era obbligatorio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il B. con unico articolato motivo.
La società intimata si è costituita con controricorso resistendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme che attengono alla sicurezza dei lavoratori e tutelano le condizioni di lavoro, specificamente, degli articoli 3, 4, 18, 19, 21, 22, e 33 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; 4, 8 e 10 d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547 ; 16 ai 18 lo d.p.r. 164.956; 2087, 2043, 1218 codice civile; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia.
Ribadisce che le circostanze di fatto sono pacifiche; censura la sentenza impugnata nel suo riferimento alle cinture di sicurezza che nella specie non era possibile usare; che anche le scale non erano inutilmente ancorabili al piano stradale; che la pericolosità del cantiere avrebbe dovuto imporre la realizzazione di opere provvisionali quali impalcature, ponteggi etc., la organizzazione della responsabilità di sicurezza su tre livelli non poteva arrivare al B. che era un operaio di quarto livello con compiti meramente esecutivi, come risulta dalla declaratoria contrattuale.
Il motivo non è fondato.
Posto che la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, ivi compresa la disponibilità di mezzi di protezione, è condivisa dalle parti, il punto di diritto delal presente causa è a chi, nella scala gerarchica delle responsabilità, competa la scelta delle modalità esecutive e dei mezzi di protezione per la singola operazione lavorativa.
Già l'art 6 del d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547 prevedeva come doveri dei lavoratori in materia di sicurezza quello di osservare le norme prescritte dal decreto , nonché le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; di usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro.
E tale precetto è ribadito e rafforzato dalle leggi successive; in particolare l'art. 5 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 precisa che ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ad omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Vi è pertanto un livello di responsabilità di base che parte dai singoli lavoratori.
Vi è poi la distribuzione delle responsabilità di sicurezza attraverso la scala gerarchica. Sul punto è corretta, perché fondata sul sistema normativo, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui un datore di lavoro, con un'attività aziendale complessa ed estesa, necessariamente opera per deleghe e può frazionare e ripartire queste deleghe nell'organizzazione generale secondo vari gradi di responsabilità.
Costituisce jus receptum che la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, e quindi soggettivo (ex plurimis CAss. 14 aprile 2008 n. 9817).
Sia il sistema del d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547, sia quello del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, prevedono una distribuzione di responsabilità tra datore di lavoro, dirigenti e preposti. Preposto può essere anche un caposquadra, quando sia appositamente addestrato per responsabilità di sicurezza, abbia pertanto la necessaria qualificazione tecnica per lo svolgimento di tale incarico, e sia stato espressamente investito di siffatto ruolo (cass. 27 febbraio 1988 n. 2094, Cass. 23 febbraio 1995 n. 2035, Cass. 29 marzo 1995 n. 3738).
Non è contestato che il B. fosse stato addestrato allo scopo e nella organizzazione produttiva la società gli avesse attribuito compiti di caposquadra, e cioè di direzione operativa di un gruppo di lavoratori, con poteri di attribuzione di compiti operativi nell'ambito di criteri prefissati, con conseguente responsabilità per gli aspetti necessariamente correlati alla sicurezza delle decisioni operative che assumeva nell'ambito di tutta la squadra, capo compreso. Avendo egli accettato tale ruolo, per il quale era stato addestrato, la qualifica posseduta di IV livello, che egli assume inadeguata, non può costituire esimente per sottrarsi agli obblighi di sicurezza inerenti al ruolo rivestito.
Così afferma la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato che competeva alla responsabilità del B. di scegliere le modalità esecutive ed i mezzi di protezione per la operazione di sblocco della occlusione, diventano irrilevanti le sue censure circa la presunta inadeguatezza delle scale e degli altri mezzi di protezione a disposizione (imbracatura, corde ecc.), implicitamente ritenuti dalla sentenza impugnata adeguati (la stabilità di una scala inserita in uno scannafosso della larghezza di un metro è assicurata per contrasto).
Il ricorso va rigettato; il ricorrente va condannato alle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in euro (….) oltre 2000 euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro , il 13 novembre 2008.
Il presidente
Il consigliere estensore
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 15 DICEMBRE 2008