626 Sicurezza e Salute Lavoro
Cassazione Lavoro: responsabilità in caso di più imprese nel medesimo teatro lavorativo
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La Cassazione ha così riassunto gli elementi di fatto del caso giunto alla propria attenzione: "l'autocisterna condotta dal Tizio stava effettuando operazione di riempimento di olio combustibile, per svuotamento di un oleodotto della società Delta; le operazioni di trasferimento dell'olio erano effettuate da personale dipendente della Beta, secondo modalità tecniche disposte dalla Gamma; Tizio era salito sulla cisterna dell'autobotte per controllare il livello di riempimento dell'olio, quando la manichetta che collegava l'oleodotto all'autobotte si è staccata violentemente colpendolo in pieno viso, provocandogli danno oculare permanente".
La Cassazione, sulla base del principio di diritto sopra esposto, ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva individuato "la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. nel non avere accertato preventivamente se le modalità di svuotamento dell'oleodotto decise ed attuate da terzi (la omissis e la omissis) potessero essere pericolose per Tizio, in relazione ai compiti assegnati al lavoratore ed alla posizione in cui si trovava al momento dell'infortunio."
In sostanza, "il giudice d'appello ha riconosciuto che il datore di lavoro di Tizio non avrebbe potuto interferire nella scelta delle modalità di esecuzione del lavoro, ma ha affermato che essa avrebbe potuto e dovuto vietare al dipendente di effettuare il lavoro in quella posizione, se avesse preventivamente accertato che le modalità di svuotamento dell'oleodotto stabilite dai terzi erano oggettivamente pericolose. La situazione di pericolo di Tizio derivava non solo dalla possibilità di caduta dall'alto, ma anche dalla vicinanza del tubo a pressione con il quale veniva caricato nella cisterna l’olio combustibile. E che tali modalità fossero pericolose è dimostrato dallo stesso infortunio: la tecnica utilizzata (iniezioni di azoto) ha determinato delle fuoruscite di gas che hanno strappato la manichetta che collegava l'oleodotto alla cisterna".
La sentenza conserva la propria importanza anche alla luce di quanto previsto dal Decreto Legislativo 80/2008.
(Cassazione - Sezione lavoro, Sentenza 7 gennaio 2009, n. 45: Prevenzione infortuni - Obblighi datore di lavoro - Più imprese nel medesimo teatro lavorativo).