626 Sicurezza e Salute Lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 2 ottobre 2009, n. 21113 - Indennizzabilità e concorso del lavoratore

La Corte di Cassazione torna ad affermare alcuni principi cardine: "Costituisce orientamento interpretativo acquisito di questa Suprema Corte che il rischio elettivo, quale limite alla responsabilità del datore di lavoro nella causazione degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile, per richiamare una definizione sintetica ricorrente, solo in presenza di un
comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito"."Per il resto, si deve confermare che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro e responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore ad un eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità solo quando presenti, per come si è detto, i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell'evento".


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