Comunicato stampa
FCA-Stellantis Pomigliano chiude il reparto-confino di Nola
INCALZATA DAL SINDACATO FCA CHIUDE IL REPARTO-CONFINO DI NOLA PER SOTTRARSI A UNA POSSIBILE DEBACLE GIUDIZIARIA SUSCETTIBILE DI VINCOLARE L’INTERA GIURISPRUDENZA ITALIANA DEL LAVORO ALLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO
A partire da lunedì prossimo l’azienda sottoporrà i 246 addetti attuali al reparto di Nola, a gruppi di 6 al giorno, a visite mediche presso l’infermeria di fabbrica per l’assegnazione alle nuove mansioni lavorative in previsione del rientro nei reparti dello stabilimento di Pomigliano d’Arco, rientro che dovrebbe completarsi con la chiusura del reparto prevista per il prossimo settembre.
Con il pronunciamento del 21 febbraio 2019 e la successiva sentenza del 1 gennaio 2020 e relativi al contenzioso giudiziale Slaicobas/FCA la Corte di Cassazione ha stabilito un sostanziale ‘cambio di passo’ cui deve conformarsi l’intera giurisprudenza italiana nei vari gradi di giudizio tenuto conto che …”le prevalenti sentenze della magistratura italiana ignorano le direttive europee in materia di diritto antidiscriminatorio nei luoghi di lavoro”. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Napoli del 21 novembre 2014 che rigettava il ricorso del sindacato Slai cobas contro Fca per comportamento antisindacale e trasferimento discriminatorio di 316 lavoratori a un reparto-fantasma creato ad hoc a Nola (…”ignorate le direttive europee in materia di diritto discriminatorio da parte dei giudici partenopei”) e reinviato il contenzioso giudiziale alla stessa Corte di appello di Napoli che, col collegio giudicante in diversa composizione, dovrà conformarsi a tali direttive. La causa è fissata per il 6 dicembre 2022.
Costituito dalla Fiat 14 anni fa, il 5 maggio 2008, all’unico scopo di deportarvi i lavoratori più sindacalizzati nonché quelli a ridotte capacità lavorative, il Reparto-Confino di Nola, ovvero la pseudo unità produttiva del cosiddetto Polo Logistico WCL (World Class Logistic) non è mai entrato in funzionale attività. Tra altro il reparto - secondo gli inverosimili piani industriali vantati all’epoca dall’azienda - avrebbe dovuto fungere da “centro di smistamento e preparazione dei materiali componentistici da assemblaggio necessari alla produzione di Fiat Pomigliano”, nonché da “eccellenza di supporto logistico per i siti produttivi del centro-sud”… Si pensi all’assurdità produttiva di far transitare i camion coi rifornimenti dei materiali di componentistica destinati alla produzione di Pomigliano da contabilizzare non all’accettazione materiali dello stabilimento ma in una sede allocata a Nola e distante circa 20 km, per poi fare proseguire successivamente gli stessi camion per lo stabilimento di Pomigliano. Figurarsi per i rifornimenti per gli stabilimenti di Cassino, Pratola Serra, Chieti e Melfi col conseguente allungamento di centinaia di chilometri del transito su gomma dei materiali.
“E’ evidente che uno pseudo reparto (quello di Nola) creato dall’azienda a prevalente scopo discriminatorio è ‘tecnicamente impossibilitato’ a svolgere alcuna congrua missione produttiva”… dichiara Mara Malavenda dell’esecutivo nazionale di Slai cobas… “e la sua precipitosa chiusura ne è la conferma”… continua Malavenda… “e se FCA pensa che, chiudendo il reparto e facendo rientrare a Pomigliano i deportati a Nola potrà richiedere la ‘cessazione della materia del contendere’ nella causa di dicembre prossimo evitando la condanna sappia che sbaglia di grosso perché la chiusura del reparto è la conferma della sua ‘inutilità produttiva’ e la sua ‘inutilità produttiva’ è la conferma dell’esclusivo intento discriminatorio da parte dell’azienda”.
Slai cobas – coordinamento provinciale di Napoli – Pomigliano d’Arco, 7 maggio 2022
leggi gli allegati
il Centro.it (CH) 01 maggio 2022
Sospeso dalla Sevel, azienda condannata
Giordano Spoltore (Slai Cobas) era stato fermato per 2 giorni Ora la fabbrica del Ducato deve pagare 4mila euro di spese
ATESSA. Aveva ricevuto una contestazione disciplinare da Sevel, sanzionata con due giorni di sospensione dal lavoro, per aver eseguito negligentemente il lavoro affidatogli, ma tutti i gradi di giudizio gli danno ragione. È accaduto a Giordano Spoltore, dipendente dello stabilimento dei Ducato e coordinatore provinciale di Chieti dello Slai Cobas per la cui vicenda si è espressa nei giorni scorsi anche la suprema Corte di cassazione, con ordinanza n.13211/2022 emessa lo scorso 27 aprile. «La sentenza», commenta Spoltore, «stabilisce in modo inoppugnabile quanto già sentenziato in primo grado e dalla Corte d'appello dell'Aquila: "la sanzione disciplinare risulta irrogata per la mancata esecuzione di un’operazione in ordine alla quale non vi era prova certa della riconducibilità al ciclo di lavorazione della postazione cui ero addetto”. Le motivazioni datoriali», prosegue il rappresentante sindacale, «sono state definitivamente ritenute inammissibili, respingendo l'ennesimo tentativo persecutorio dei responsabili aziendali di delegittimare i rappresentanti dello Slai Cobas, organizzazione sindacale conflittuale e determinata, da anni in Sevel a tutela esclusiva degli interessi operai».
I fatti risalgono al 5 settembre 2017. L’azienda aveva sanzionato Spoltore, addetto al reparto verniciatura, per la “mancata esecuzione di un’operazione lavorativa che aveva comportato lo ‘scarto’ della scocca da parte della delibera della linea finale ed il successivo invio della stessa nell’area ‘rappezzi’ per il recupero”. Il giudice del lavoro del tribunale di Lanciano, Cristina Di Stefano, nel 2019, aveva tuttavia condannato l'azienda del Ducato: dal dibattito in istruttoria e dalle prove testimoniali era emerso che “il mancato intervento lavorativo addebitato dall’azienda era invece di competenza della postazione lavorativa successiva a quella dello Spoltore”. Il tribunale aveva quindi condannato la Sevel all’annullamento della contestazione, al risarcimento dei giorni non retribuiti comprensivi di interessi e al pagamento degli oneri legali. Il ricorso dell'azienda è stato dichiarato inammissibile anche dai giudici di ultima istanza che hanno condannato la Sevel al pagamento delle spese per 4mila euro, oltre ad altri 200 euro per esborsi accessori secondo la legge. (d.d.l.)
https://www.ilcentro.it/chieti/sospeso-dalla-sevel-azienda-condannata-1.2854929
Comunicato stampa
CHE SUCCEDE AL TRIBUNALE DI NAPOLI ?! LAVORATORI PENALIZZATI DA SENTENZE RESTRITTIVE CONTRASTANTI CON LA PREVALENTE GIURISPRUDENZA ITALIANA ED EUROPEA. CENSURATI DALLA CASSAZIONE I “GIUDICI PARTENOPEI"
Da qualche tempo assistiamo a singolari sentenze della Corte di Appello di Napoli che penalizzano i lavoratori in stridente contraddizione con altri pronunciamenti giudiziali di pari grado o di grado superiore.
Sentenze dei giudici di secondo grado del Tribunale di Napoli conseguentemente cassate dalla Corte di Cassazione che reinvia i contenziosi giudiziali alla Corte di Appello Partenopea disponendo che quest’ultima, e in diversa composizione del precedente collegio giudicante, proceda a nuovi giudizi e sentenze tenuto conto che le precedenti erano rese con interpretazioni limitative delle normative nazionali ed europee e/o ignorando le stesse.
Significative tra le altre paiono la sentenze della Corte di Appello di Napoli sul contenzioso attivato dai lavoratori della Vodafone-Omnitel contro la cessione di ramo d’azienda e dei contratti di lavoro al call center della Comdata srl: mentre la Corte di Appello di Napoli rigetta il ricorso dei lavoratori (con sentenza n. 2364/2021) sulla stessa vicenda la Corte di Appello di Torino accoglie il ricorso dei lavoratori (con sentenza n. 307/2020). Con sentenza n. 23526/21 la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso ha cassato una precedente sentenza del Tribunale di Napoli sempre sulla vicenda Vodafone-Omintel/terziarizzazioni: … “per le ragioni esposte la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità”.
Significativa appare inoltre la duplice censura operata dalla Cassazione nei confronti della precedente sentenza di rigetto del ricorso sindacale dalla Corte di Appello di Napoli in merito alla vertenza giudiziale attivata contro il trasferimento dalla Fca di Pomigliano al reparto-confino di Nola di 316 lavoratori (pronunciamento della Procura Generale della Cassazione del 21 febbraio 2019- R.G. n. 29631/15): …”la Corte Partenopea ha ignorato del tutto lo sviluppo delle normative nazionale che, su preciso impulso delle direttive europee, ha arricchito il diritto antidiscriminatorio”… “risulta sicuramente in violazione di legge il richiamo da parte della Corte partenopea del regime probatorio”…”che sembrerebbe implicare una piena inversione degli oneri di prova”…”per le questioni prospettate si insiste per la trattazione del processo in pubblica udienza o, in caso contrario, si propone l’accoglimento del ricorso di Slai cobas”. Conseguente il successivo pronunciamento sulla vicenda: con la prima sentenza dell’anno, la n. 00001/20, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso sindacale, ha cassato la precedente sentenza in appello dei “giudici partenopei” (che, dando ragione a Fca, escludevano l’esistenza delle discriminazioni) e rimandato alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, il giudizio finale. L’udienza definitiva si terrà l’8 febbraio 2022.
Intanto domani alla Corte di Appello di Napoli su ricorso FCA si terra il giudizio sulla precedente sentenza di primo grado del Giudice del Lavoro che dava ragione a 23 lavoratori trasferiti da Pomigliano a Nola condannando l’azienda al risarcimento del danno economico subito dai lavoratori. Come sindacato non abbasseremo la guardia!
Slai cobas – coordinamento Provinciale di Napoli – 2 novembre 2021
STELLANTIS ELIMINA CENTINAIA DI PRECARI
E DUPLICA SEVEL IN POLONIA
La visita del c.e.o. di Stellantis C.Tavares , coincidente con la temporanea riapertura di Sevel e la successiva prosecuzione del periodo di c.i.g.o., iniziato a fine agosto, non ha rimosso le perplessità e le preoccupazioni dei lavoratori. Le dichiarazioni rilasciate dal manager portoghese di snellimento della produzione finalizzato alla riduzione dei costi, in nome della competitività internazionale, ribadiscono la preannunciata intollerabile esclusione degli oltre 300 operai in somministrazione, presenti da alcuni anni, con conseguente aumento dei carichi lavorativi per gli operai presenti. Gli investimenti promessi, non associati ad un delineato piano industriale ed occupazionale, contraddicono con l’iniziale delocalizzazione produttiva di veicoli commerciali leggeri nello stabilimento altamente tecnologico “concorrente” di Gliwice in Polonia. Il Coordinamento di Chieti dello SLAI Cobas ribadisce la contrarietà al persistere di unilaterali decisioni aziendali, miranti a dividere e discriminare gli operai senza garanzie, irriverenti della professionalità e dei numerosi successi e profitti conseguiti grazie ai lavoratori SEVEL.
PER I SUINDICATI MOTIVI CONTINUA LA MOBILITAZIONE E DICHIARA
SCIOPERO
SABATO 25 SETTEMBRE
DALLE ORE 18:15 ALLE 22:15
SLAI Cobas Coordinamento di Chieti
Pagina 10 di 23