super administrator
Information
02 Marzo 2019

 Scontro in Cassazione tra SLAI COBAS E FIAT-FCA: Un contenzioso senza precedenti destinato a ‘fare scuola’ nella Giurisprudenza del Lavoro in Italia

 

Il sindacato di base Slai Cobas annuncia che "La procura Generale della Cassazione sconfessa la Corte di Appello di Napoli e detta ai Giudici le nuove regole del Diritto del Lavoro in chiave europea!"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il Comunicato inviatoci dal sindacato di base, Slai Cobas.
Lo Slai Cobas trasmette alla Corte di Giustizia Dell'Unione Europea l'innovativo provvedimento della Procura Generale della Cassazione.
Il Comitato Mogli Operai Pomigliano propone in Assemblea lo spostamento della Mobilitazione delle Donne dell'8 marzo alla significativa data del 25 Aprile, proposta accolta dal Sindacato per l'Alto Valore simbolico della 'ricorrenza della Liberazione', lo Slai Cobas Decide di far convergere su tale data anche l'appuntamento pubblico del prossimo 1 Maggio: per un 25 aprile a Pomigliano come importante scadenza di mobilitazione di uomini e donne del Movimento operaio.
 Tante le facce “nuove” di lavoratrici e lavoratori che hanno affollato la Sala Assemblea dello Slai cobas nell’attivo straordinario tenuto stamattina dal sindacato “per mettere a punto iniziative strategiche a tutela dei diritti sindacali e dei lavoratori e di tutela dell’occupazione e del salario”.
Nelle relazioni di Mara Malavenda e Vittorio Granillo ampio spazio è stato dedicato all’analisi del provvedimento innovativo emesso dalla Procura Generale della Corte di Cassazione che lo scorso 21 febbraio 2019 ha formalizzato la prossima “rimessione con rito di Pubblica Udienza in Cassazione”. La vicenda è relativa al trasferimento discriminatorio di 316 operai FCA dallo stabilimento di Pomigliano all’unità-fantasma  del Polo logistico di Nola, avvenuto nel 2008, tra altro con la contemporanea messa in cassa integrazione “sine die” per i successivi sei anni dei lavoratori trasferitivi.
Le motivazioni del provvedimento della Procura Generale della Corte di Cassazione: “il ricorso di Slai cobas ha oggetto questioni che non risultano ancora essere state portate all’attenzione di questa Corte”… “la Corte partenopea” (il riferimento è ai giudici in appello del Tribunale di Napoli) “ha ignorato del tutto lo sviluppo della normativa nazionale che, su preciso impulso delle direttive europee, ha arricchito il diritto antidiscriminatorio”…”una interpretazione in senso così limitativo configgerebbe con i principi posti dal legislatore comunitario”…”risulta sicuramente in violazione di legge il richiamo da parte delle Corte partenopea del regime probatorio”…”che sembrerebbe implicare una piena inversione degli oneri di Prova” (NB: a carico dei lavoratori e non su parte datoriale) …” 
Lo specifico profilo di novità riguarda la normativa comunitaria anche nell’ambito dell’affiliazione sindacale e delle convinzioni personali necessariamente includenti le opinioni politiche e quelle sindacali laddove si estrinsechino in attività conseguenti e sulle eventuali ripercussioni di parte datoriale sulle libertà del singolo e sulla restrizione e/o ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale”…”in quanto l’affiliazione sindacale è connotata da specifici motivi di appartenenza ad un organismo socialmente e politicamente qualificato a rappresentare opinioni, idee e credenze suscettibili di tutela inerenti le libertà del singolo e quelle sindacali da possibili atti, discriminatori e/o intimidatori, vietati”…”per il rilievo e la novità delle questioni prospettate si insiste per la trattazione del processo in pubblica udienza o, in caso contrario, si propone l’accoglimento del ricorso di Slai cobas””. Approfondimento