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02 Novembre 2021

 

Comunicato stampa

 CHE SUCCEDE AL TRIBUNALE DI NAPOLI ?!  LAVORATORI PENALIZZATI DA SENTENZE RESTRITTIVE CONTRASTANTI CON LA PREVALENTE GIURISPRUDENZA ITALIANA ED EUROPEA. CENSURATI DALLA CASSAZIONE I “GIUDICI PARTENOPEI"

 Da qualche tempo assistiamo a singolari sentenze della Corte di Appello di Napoli che penalizzano i lavoratori in stridente contraddizione con altri pronunciamenti giudiziali di pari grado o di grado superiore.

 Sentenze dei giudici di secondo grado del Tribunale di Napoli conseguentemente cassate dalla Corte di Cassazione che reinvia i contenziosi giudiziali alla Corte di Appello Partenopea disponendo che quest’ultima, e in diversa composizione del precedente collegio giudicante, proceda a nuovi giudizi e sentenze tenuto conto che le precedenti erano rese con interpretazioni limitative delle normative nazionali ed europee e/o ignorando le stesse.

Significative tra le altre paiono la sentenze della Corte di Appello di Napoli sul contenzioso attivato dai lavoratori della Vodafone-Omnitel contro la cessione di ramo d’azienda e dei contratti di lavoro al call center della   Comdata srl: mentre la Corte di Appello di Napoli rigetta il ricorso dei lavoratori (con sentenza          n. 2364/2021) sulla stessa vicenda la Corte di Appello di Torino accoglie il ricorso dei lavoratori (con sentenza n. 307/2020). Con sentenza n. 23526/21 la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso  ha cassato una precedente sentenza del Tribunale di Napoli sempre sulla vicenda Vodafone-Omintel/terziarizzazioni:  … “per le ragioni esposte la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità”.

Significativa appare inoltre la duplice censura operata dalla Cassazione  nei confronti della precedente sentenza di rigetto del ricorso sindacale dalla Corte di Appello di Napoli in merito alla vertenza giudiziale attivata contro il trasferimento dalla Fca di Pomigliano al reparto-confino di Nola di 316 lavoratori (pronunciamento della Procura Generale della Cassazione del 21 febbraio 2019- R.G. n. 29631/15): …”la Corte Partenopea ha ignorato del tutto lo sviluppo delle normative nazionale  che, su preciso impulso delle direttive europee, ha arricchito il diritto antidiscriminatorio”… “risulta sicuramente in violazione di legge il richiamo da parte della Corte partenopea del regime probatorio”…”che sembrerebbe implicare una piena inversione degli oneri di prova”…”per le questioni prospettate si insiste per la trattazione del processo in pubblica udienza o, in caso contrario, si  propone l’accoglimento del ricorso di Slai cobas”. Conseguente il successivo pronunciamento sulla vicenda: con la prima sentenza dell’anno, la n. 00001/20, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso sindacale, ha cassato la precedente sentenza in appello dei “giudici partenopei” (che, dando ragione a Fca, escludevano l’esistenza delle discriminazioni) e rimandato alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, il giudizio finale. L’udienza definitiva si terrà l’8 febbraio 2022.

Intanto domani alla Corte di Appello di Napoli su ricorso FCA si terra il giudizio sulla precedente sentenza di primo grado del Giudice del Lavoro che dava ragione a 23 lavoratori trasferiti da Pomigliano a Nola condannando l’azienda al risarcimento del danno economico subito dai lavoratori. Come sindacato non abbasseremo la guardia!

 Slai cobas – coordinamento Provinciale di Napoli – 2 novembre 2021