Come si legge una busta paga

CHE COSA È LA BUSTA PAGA.

 

Il diritto alla retribuzione e alla busta paga decorre dall’assunzione. L’azienda deve comunicare per iscritto al lavoratore, tutte le condizioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (luogo di lavoro, inizio rapporto di lavoro, periodo di prova, durata del rapporto, inquadramento, livello, qualifica, retribuzione, orario di lavoro, ferie ecc) entro 30 giorni dall’assunzione. Questo documento deve essere sempre conservato dal lavoratore..

 

La busta paga è il prospetto che indica, nel dettaglio, la somma che il lavoratore percepisce come compenso per un determinato periodo di lavoro.

 

 L'azienda ha l'obbligo (previsto dalla legge 5 gennaio 1953, n° 4) di consegnare con la retribuzione un prospetto paga in cui devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che concorrono a determinare la retribuzione lorda e la paga netta.

 

La busta paga esprime l'insieme dei rapporti tra lavoratore e :

1)      Azienda (la paga vera e propria)

2)      Enti previdenziali (ad esempio le ritenute inps per il fondo pensioni).

3)      Stato (le imposte)

La busta paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Al ricevimento della busta paga, occorre verificare che l’importo corrisposto, sia uguale alla retribuzione riportata sulla busta paga stessa.

La busta paga va controllata in tutte le sue voci e costituisce la base per poter rivendicare differenze sull’applicazione del contratto o degli accordi aziendali e/o individuali, per intraprendere azioni legali, poter richiedere un mutuo bancario e per l’accredito dei contributi pensionistici Inps. Pertanto la busta paga va conservata.

 

IL LAVORO IN NERO.

Il lavoro in nero è un rapporto di lavoro irregolare; normalmente imposto dall’azienda è soggetto a sanzioni a carico dell’imprenditore che lo utilizza.

Il lavoratore ha diritto di rivendicare la regolarizzazione del rapporto di lavoro recuperando le eventuali differenze retributive e il mancato versamento dei contributi previdenziali.

Per ottenere la regolarizzazione è necessario dimostrare il numero di giorni e ore lavorate, quanto percepito per il lavoro svolto, disporre di testimonianze sulla prestazione lavorativa effettuata. Essere in grado cioè di dimostrare il più precisamente possibile di svolgere o aver svolto un lavoro irregolare. La regolarizzazione si può realizzare anche dopo il termine del lavoro in nero.

 

PRESCRIZIONE DEI CREDITI DA LAVORO DIPENDENTE.

I crediti del lavoratore per eventuali differenze sugli istituti contrattuali e di legge, debbono essere rivendicati entro cinque anni dalla maturazione del diritto.

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, è possibile rivendicare eventuali differenze sugli istituti contrattuali e di legge cumulate durante tutto il periodo di lavoro, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;

Le anomalie nel calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), vanno rivendicate entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti si prescrivono.

 

COME È COMPOSTA LA BUSTA PAGA.

 

Oltre ai dati anagrafici, all'inquadramento professionale e al periodo di tempo a cui si riferisce la retribuzione, la busta paga contiene:

·        Gli elementi della retribuzione;

·        Le trattenute previdenziali

·        Le trattenute fiscali

·        L'assegno per il nucleo familiare

 

LA RETRIBUZIONE si compone di tre parti:

·        diretta, relativa al lavoro prestato dal lavoratore;

·        indiretta, dovuta a specifici istituti contrattuali (ferie, festività, 13° mensilità e altre mensilità, maternità, malattia, infortuni, cassa integrazione ecc.)

·        differita, quella parte di retribuzione che l’azienda accantona e che verrà consegnata al lavoratore al termine del rapporto di lavoro sotto il nome di Tfr o liquidazione

 
GLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

 

PAGA BASE O MINIMO CONTRATTUALE.

E' la retribuzione minima prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria per le diverse qualifiche. Per conoscere quale è la propria paga base il lavoratore può fare riferimento al contratto nazionale di lavoro e alla categoria attribuitagli al momento dell'assunzione dall'azienda (o quella acquisita successivamente) o a quella spettante per le mansioni effettivamente svolte.

 

SCATTI DI ANZIANITÀ.

Rappresentano quella parte della retribuzione legata alla permanenza del lavoratore nella stessa azienda e nella stessa categoria professionale. Essi si calcolano in cifra fissa o in percentuale sulla paga base più la contingenza (ma in alcuni casi solo sulla paga base) e sono regolamentati dai contratti di categoria.

 

COTTIMO. (o indennità di mancato cottimo).

E' l'istituto che lega parte della retribuzione al rendimento del singolo lavoratore o di un gruppo di lavoratori.

 

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO E A TURNI.

Il prolungamento dell'orario di lavoro oltre il limite (giornaliero o settimanale) previsto dal contratto o il lavoro su turni, festivo o notturno vengono retribuiti con la maggiorazione della retribuzione prevista dai contratti nazionali.

 

SALARIO AZIENDALE.

E' la parte di salario contrattato in azienda, varia da azienda ad azienda.

Può essere:

-        collettivo: (es. premio di produzione, 3°elemento, premio feriale ecc.)

-        legato alla presenza;

-        variabile o su obiettivi concordati a livello di contrattazione aziendale.

-        superminimo individuale; molto speso assorbibile in caso di passaggio di categoria

-        indennità

 

MENSA ED INDENNITÀ DI MENSA.

Si è consolidato negli anni del dopoguerra il diritto dei lavoratori alla mensa con costo a carico dell’azienda. La mensa è gestita direttamente dall’azienda o affidata a terzi.

Negli ultimi anni dove non esiste il servizio mensa viene corrisposto un ticket.

Laddove esiste il servizio mensa, in caso di mancato utilizzo per festività, malattia, infortuni, ferie ecc, al lavoratore spetta l’indennità mancata mensa con un valore definito a livello provinciale.

Secondo la legge n. 359 del 1992 l'importo della mancata mensa, non fa parte della retribuzione e non incide su nessun istituto. Il valore convenzionale della mensa è utile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza.

 

ALTRE INDENNITÀ.

I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono indennità : per disagiata sede, di alta montagna o sottosuolo, di cassa, ecc.

 

 

INDENNITÀ DI CONTINGENZA.

Con l'accordo del 31 luglio 1992 tra Governo, Confindustria e cgil-cisl-uil, è stato abolito il sistema di indicizzazione dei salari (la contingenza) all’aumento dei prezzi.

Infatti non si è dato luogo ad alcun incremento di contingenza dal mese di maggio 1992. Il valore in atto è quello vigente al momento dell’accordo e in alcuni contratti è stato conglobato nella paga base.

 

EDR ( ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE).

L’accordo che abolisce la scala mobile prevede l’erogazione di una somma forfettaria di 10,33 € mensili per 13 mensilità a copertura dell’intero periodo 1992/93. In alcuni contratti è conglobato in paga base

 

MATERNITÀ.

In caso di maternità, la lavoratrice ha diritto all’astensione obbligatoria per 2 mesi precedenti la data presunta del parto e a 3 mesi dopo il parto. Il diritto all’astensione obbligatoria si applica anche allle lavoratrici a domicilio e alle colf. 

Ferma restando la durata dell’astensione obbligatoria di 5 mesi è possibile utilizzare un solo mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto. 

Qualora il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, si possano aggiungere ai 3 mesi post-partum i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, nel limite massimo di 5 mesi.

Trattamento economico. Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione media globale percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente a quello in cui ha avuto inizio l’astensione obbligatoria, comprensiva di tredicesima, premi ecc. Alcuni contratti prevedono l’integrazione a carico dell’azienda fino al 100% del salario.

Il periodo di astensione obbligatoria è considerato utile sia per il diritto che per la misura di tutti i trattamenti pensionistici.

Adempimenti della lavoratrice. Prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria, la lavoratrice deve presentare all’azienda e all’INPS (o all’Ente presso cui è assicurata) il certificato medico di gravidanza indicante, il mese di gestazione (alla data della visita) e la data presunta del parto.

 

Astensione obbligatoria anticipata. La lavoratrice può chiedere alla  Direzione provinciale del lavoro, l’astensione anticipata dal lavoro fin dall’inizio della gravidanza nei seguenti casi:  

·        gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possono aggravarsi con lo stato di gravidanza;  

·        se le condizioni di lavoro o ambientali siano da ritenersi pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;  

·        quando la lavoratrice non può essere spostata a mansioni meno disagevoli.

Riposi giornalieri. Alle lavoratrici madri, durante il 1° anno del bambino spettano 2 permessi retribuiti di riposo di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è di un’ora se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

Astensione facoltativa. L’astensione facoltativa spetta ad entrambi i genitori, fino al compimento degli 8 anni del bambino, per un periodo complessivo di 10 mesi, continuativi o frazionati; ogni genitore non potrà superare i 6 mesi di fruizione (ad es. se la madre fruisce di 6 mesi, il padre ne potrà fruire di 4). Il padre ha diritto all’astensione facoltativa anche se la madre non ne ha diritto (perché è disoccupata, colf, lavoratrice a domicilio), e se il padre fruisce di tale diritto per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi, il suo limite di 6 mesi diventa di 7 mesi e il limite massimo complessivo di fruizione tra i due genitori diventa di 11 mesi (7 mesi x il padre, e 4 mesi x la madre). 

Adempimenti della lavoratrice o del lavoratore. Il lavoratore o la lavoratrice devono preavvisare per iscritto il proprio datore di lavoro 15 giorni prima dell’inizio dell’astensione. Termini diversi possono essere previsti dai CCNL.

Misura dell’indennità. L’indennità per astensione facoltativa compete per un periodo complessivo di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione (media globale giornaliera del mese precedente l’astensione obbligatoria, esclusi i ratei delle mensilità aggiuntive e degli eventuali premi) fino al compimento del 3° anno. Per i periodi di fruizione oltre ai 6 mesi e per quelli successivi al compimento del 3° anno del bambino fino al compimento dell’8°anno di età, la suddetta indennità compete soltanto se il reddito personale del richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Il periodo di astensione facoltativa di sei mesi retribuito al 30%, utilizzato entro il 3° anno del bambino è coperto da contribuzione figurativa valida per le prestazioni pensionistiche.

Permessi per malattia del bambino. Durante le malattie del bambino entrambi i genitori fino al compimento dell’8° anno di età possono assentarsi alternativamente dal lavoro senza retribuzione. 

Fino al compimento del 3° anno di età del bambino non si prevedono limiti temporali di fruizione, dai 3 anni agli 8 è previsto il limite di 5 giorni all’anno per ciascun genitore.  La malattia del figlio deve essere certificata da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. 

Fino al compimento del 3° anno di età del bambino i periodi di astensione dal lavoro per malattia del figlio sono coperti da contribuzione figurativa.

Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe il decorso delle ferie del genitore. 

Figli in adozione o affidamento. I lavoratori che adottano bambini fino a 6 anni per adozioni nazionali e superiori a 6 anni per quelle internazionali, possono fruire dell’astensione obbligatoria e dell’indennità conseguente nei 3 mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia. 

Per quanto attiene alle norme sull’astensione facoltativa, i genitori possono astenersi dal lavoro qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra 6 e 12 anni, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore stesso nel nucleo familiare.

Figli disabili in situazione di gravità. I genitori di bambini portatori di handicap,  anche se adottivi o affidatari, in situazione di gravità riconosciuta, oltre all’astensione obbligatoria, hanno diritto:  

 

MALATTIA.

 In caso di malattia il lavoratore deve:

1.      recarsi dal medico di base per il certificato medico,

  1. avvertire l’azienda entro il primo giorno;
  2. inviare il certificato medico all’azienda ed all’inps entro due giorni dall’inizio dell’assenza; gli impiegati dell’industria devono inviare il certificato medico alla sola azienda

 

Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile presso il suo domicilio tutti i giorni della settimana dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00.

Il lavoratore in malattia deve comunicare all’azienda l’eventuale cambio del domicilio abituale (ossia il luogo dove si trova mentre è in malattia).

Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato dalla legge, dai contratti collettivi, la cui durata dipende dall’anzianità o qualifica.

Decorso tale termine, in caso di gravi malattie, il lavoratore può richiedere una aspettativa non retribuita; negli altri casi l’azienda può decidere il licenziamento con preavviso retribuito.

Il periodo di conservazione del posto va inteso in modo continuativo in caso di una unica malattia; in caso di più malattie il periodo va inteso come la somma delle singole assenze per malattia su un arco di tempo fissato dal contratto nazionale di lavoro (30/36mesi)

Per l’assenza dal lavoro per malattia il lavoratore ( operaio, salariato ed impiegato del terziario) ha diritto ad un'indennità giornaliera a carico dell' INPS corrisposta dall’azienda.

Ad essa si aggiungeuna integrazione economica a carico dell'azienda regolamentata dal contratto nazionale di lavoro

L'indennità economica a carico dell’Inps è prevista nelle seguenti misure della retribuzione media globale giornaliera: primi tre giorni nessuna indennità; dal 4° al 20° giorno, 50%; dal 21° al 180° giorno, 66,66%..

L’indennità economica agli impiegati dell’industria è corrisposta direttamente dall’azienda in base a quanto stabilito dal contratto nazionale

Le malattie insorte prima dell’inizio delle ferie non danno luogo al decorso delle ferie ma al pagamento dell’indennità di malattia. La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso. La malattia sospende la durata del periodo di prova e del preavviso

Gli apprendisti sono esclusi dal trattamento economico dell’Inps e percepiscono le integrazioni previste dal contratto collettivo nazionale.

 

INFORTUNIO.

Tutti i lavoratori dipendenti sono obbligatoriamemte assicurati dall’azienda presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione ha lo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti la necessaria tutela fisica, sanitaria ed economica,  in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, all’azienda (dirigente o preposto).

L’azienda deve accompagnare l’infortunato presso l’ambulatorio Inail o un posto di pronto soccorso e registrare l’infortunio sul libro infortuni.

L’azienda è tenuta per legge a corrispondere al lavoratore assente per infortunio una integrazione all’indennità Inail fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Durante l’infortunio non c'è l'obbligo di reperibilità al domicilio.

 

ORARIO DI LAVORO E RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO.

L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire una durata minore.

L’azione rivendicativa sviluppata nella contrattazione nazionale e aziendale ha conquistato riduzioni dell’orario di lavoro a parità di salario.

La riduzione dell’orario di lavoro può avvenire: a livello collettivo mediante riduzione dell'orario giornaliero o settimanale, con chiusure collettive in occasione di ponti, con permessi individuali.

I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono l’entità delle riduzioni dell’orario di lavoro, la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo