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I nuovi moduli del Tfr vanno ricompilati solo se si sceglie l'opzione fondi
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31/01/2007 | |
I nuovi moduli del Tfr vanno ricompilati solo se si sceglie l'opzione fondidi Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido |
Sanatoria a metà per i modelli fai-da-te sulla scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto. I moduli aziendali già utilizzati dai lavoratori per comunicare l'opzione al proprio datore di lavoro sono infatti validi soltanto se la scelta di destinazione del Tfr è l'azienda. Altrimenti la scelta già espressa per il fondo pensione deve essere ribadita tramite il nuovo modello, quello ufficiale, da restituire firmato entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto che lo ha istituito e accompagnato dal modulo di iscrizione al fondo che stabilisce anche la decorrenza del conferimento.
È questa una delle principali novità inserite nel decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 1, comma 765 della legge 296/06 (la Finanziaria 2007) firmato dai ministri del Lavoro e dell'Economia insieme con l'altro decreto atteso, quello attuativo del comma 757 dell'articolo 1 della stessa legge. I provvedimenti attendono ora solo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» (forse già oggi).
Rispetto alle bozze iniziali dei due testi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 gennaio), le altre novità riguardano le modalità per il calcolo dei 50 dipendenti ( si veda l'articolo qui a fianco) e l'unificazione delle decorrenze per il conferimento del Tfr tra lavoratori assunti al 31 dicembre scorso e lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 2007 in poi. Sono due i modelli allegati al decreto che i lavoratori dovranno utilizzare per indicare la destinazione che vogliono dare al loro trattamento difine rapporto in corso di maturazione: il primo ( Tfr1) da mettere a disposizione dei lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006;il secondo ( Tfr2) riservato ai lavoratori assunti dopo questa data.
L'obbligo di manifestare la scelta utilizzando esclusivamente i modelli ufficiali è temperato dalla previsione che, qualora i lavoratori interessati abbiano nel frattempo già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il Tfr a una forma pensionistica complementare, possono vedere confermata la decorrenza di tale scelta, che deve, però, essere ribadita mediante la compilazione del modulo Tfr1 o Tfr2 entro 30giorni dalla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del decreto.
Entrambi i modelli sono suddivisi in sezioni. Il lavoratore dovrà compilare esclusivamente quella a cui appartiene, perché ogni sezione contiene le scelte possibili per la categoria alla quale è destinata, vale a dire lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima o dopo il 28 aprile 1993, già iscritti oppure no a un fondo di previdenza complementare al quale versino il Tfr. La compilazione del modello non interessa i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 e già iscritti a un fondo negoziale, in quanto già versano l'intero Tfr al fondo stesso.
I modelli portano l'avvertenza che, in caso di mancata compilazione e consegna del modulo entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dalladata di assunzione se successiva al 31 dicembre 2006), il trattamentodifinerapportochematurerà a decorrere dal 1ڬuglio 2007, sarà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata in base all'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 252/05.
Al modello con il quale il lavoratore manifesta la scelta di destinare il Tfr a un fondo pensione deve essere allegata la copia del modello di adesione al fondo stesso che sarà quello,ovviamente, che il fondo prescelto ha predisposto per l'adesione con il solo conferimento del trattamento di fine rapporto, modalità che non porta altri obblighi di contribuzione e che può riguardare qualsiasi tipologia di fondo, negoziale, aperto o di previdenza individuale.
Per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006, il datore di lavoro è tenuto a versare il Tfr al fondo indicato dal lavoratore, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30giugno 2007.
Peraltro,l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2120 del Codice civile,in ragione del tasso di incremento del Tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30giugno 2007. In caso di silenzioassenso, il datore di lavoro provvede a versare le quote di Tfr chematuranodal1ڬuglio2007. Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, che optano per la previdenza complementare, indicando questa scelta nel modello Tfr2, il datore di lavoro provvederà a versare il Tfr al fondo a decorrere dal mese successivo a quello della scelta operata o, in caso di silenzio assenso, dal mese successivo alla scadenza del termine dei sei mesi, fermo restando che, per le assunzioni effettuate nei primi sei mesi del 2007,il versamento non potrà avvenire prima del prossimo 1° luglio. In questo caso il datore di lavoro deve però provvedere alla rivalutazione delle quote pregresse.