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Il precariato nel maxi emendamento al DdL sugli accordi di luglio

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La confusione sulla questione dei contratti a termine deriva in parte dall'ambiguità del testo del DDL sugli accordi di luglio, diffuso da Repubblica immediatamente prima del voto,vedi link http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=69915&idCat=54&ref=hppro dove le modifiche venivano genericamente riferite ai contratti a termine,con la sola esplicita esclusione dei contratti di somministrazione a tempo determinato ex L.30/Dlgs 276/03.

In realtà la fiducia non è stata votata su quel testo ma su un maxi-emendamento allo stesso,che risulta molto preciso e dettagliato.
Qui di seguito è riportata la parte relativa ai contratti a termine del maxi-emendamento, confrontata con gli articoli e i commi originari per cui si propone la modifica,con l'aggiunta di brevi note di commento.

Da Repubblica.it
http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=76435&idCat=54

Il Governo ha ottenuto la fiducia sul testo del Welfare
Il maxiemendamento sul protocollo (Emendamento all'art.1 ddl protocollo welfare Camera 28.11.2007)
E' stata votata a Montecitorio (326 sì, 238 no) nella serata del 28 novembre la fiducia al testo del maxiemendamento presentato dal governo in sostituzione del ddl sul protocollo del welfare.
L'emendamento, un solo articolo con 94 commi conferma la maggior parte delle disposizioni e degli accordi raggiunti negli ultimi giorni in particolare per quel che riguarda le deroghe per il lavoro a chiamata che potrà continuare ad essere utilizzato dai settori dello spettacolo e del turismo. Conferma anche per la norma secondo cui i 36 mesi per i contratti a termine non devono essere necessariamente continuativi e per la delega al governo in materia di lavori usuranti. Per i contratti a termine e' confermato che il periodo di 36 mesi, scaduti i quali scatta il contratto a tempo indeterminato, si calcola sommando la durata dei vari contratti ''indipendentemente dai periodi di interruzione''. Una sola proroga può essere concessa dopo i 36 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro alla presenza di un rappresentante sindacale. La durata di questa ulteriore ed ultima proroga sarà stabilita in sede di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. In caso di mancato rispetto di questa procedura il contratto si considera a tempo indeterminato. Il testo è frutto di coordinamento redazionale e soggetto a modifiche.(28 novembre 2007) ]
ECCO GLI ESTRATTI RELATIVI AL PRECARIATO DAL TESTO DEL MAXI -EMENDANDAMENTO AL DDL SUGLI ACCORDI DI LUGLIO PUBBLICATO SU REPUBBLICA KATAWEB.

(*NDR - Estratti dei testi ORIGINARI delle norme sui contratti a termine,che stanno per modificare:
- Dlgs368/01
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/01368dl.htm -  - L.30/Dlgs 276/03 http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03276dl.htm)

[(COMMA) 39. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è premesso il seguente comma: «01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato».]
(** NDR  -Dlgs 368/01 Art. 1.
Apposizione del termine
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.)
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[(COMMA) 40. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 2 dopo le parole: «inferiore a sei mesi» sono inserite le seguenti: «nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis,»;]
(*** NDR Dlgs 368/01  Art. 5.
Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti
comma 2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
N.B.
L'art. 11 del d.d.l sul "Welfare",a cui si riferisce il maxiemendamento, prevede l'inserimento di ulteriori commi nell'art. 5 del D.Lgs 368/01 dedicato alla successione dei contratti a termine. Il nuovo comma 4bis stabilisce che, fermo restando la disciplina della successione dei contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lavoratore duri complessivamente più di trentasei mesi (compresi rinnovi e proroghe), il rapporto stesso si considera a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto. In deroga a quanto sopra disposto, un ulteriore e successivo contratto potrà essere stipulato tra le stesse parti per una sola volta a condizione che la stipula avvenga di fonte alla Direzione Provinciale del Lavoro con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In mancato rispetto della procedura comporta la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tali disposizioni non trovano applicazione per le attività stagionali identificate nel d.p.r. 7.10.1963 n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le attività individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Cambia anche la normativa sul diritto di precedenza. Infatti, il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per più di sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato nelle stesse mansioni entro i successivi dodici mesi. Lo stesso diritto di precedenza spetta per i lavoratori stagionali nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro per le stesse attività lavorative stagionali. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà entro sei mesi ovvero tre mesi per gli stagionali e si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Questo comma 4 bis all'art.5 dovrebbe armonizzarsi con il seguente ,che non poneva limiti alla durata del contratto quanto alla sua prorogabilità.
Art. 4.
Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni.)
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[2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto.
In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4-quater.   Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro».]
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[(COMMA) 41. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è così modificato:a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:«c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;d) con lavoratori di età superiore a 55 anni»;]
(**** NDR Dlgs 368/03 art10 c.7. lettere.
c) per l'intensificazione dell'attivita' lavorativa in determinati periodo dell'anno;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta' superiore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.)

[b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;]
(***** NDR Dlgs 368/03 art10 commi 8,9,10
8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficolta' occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
9. E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi gia' previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore puo' esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.)
[c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,».]
(******NDR -Dlgs 368/01 art.5 comma  4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.)
(COMMA) 42:   a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;
b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi 15 mesi dalla medesima data.

(COMMA) 46. È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al Titolo III, Capo 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
 
(*******  NDR- ABOLIZIONE STAFF LEASING/SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO                                                                               
Titolo III

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20.
Condizioni di liceità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.)

(COMMA) 47. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanza scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.48. I contratti collettivi di cui al comma 47 disciplinano, in particolare:a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive ed i suoi limiti massimi temporali;b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione
(NDR******** NESSUNA ABOLIZIONE DEL LAVORO A CHIAMATA MA INTEGRAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ARTICOLO CITATO:
DLGS 368/01 Art. 10.
Esclusioni e discipline specifiche
comma 3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.)